Nel 2024, si potrà usufruire di due mesi all’80%, per quanto riguarda il congedo parentale: ecco le istruzioni dell’Inps.
Solo per il 2024, i genitori lavoratori dipendenti potranno usufruire di due mesi di congedo parentale indennizzati all’80%, entro i sei anni di vita del figlio (o dall’entrata in famiglia del minore adottato).
La misura è stata prevista dalla Legge di Bilancio e prevede, oltre al primo mese indennizzato all’80%, un ulteriore mese pagato al 60% della retribuzione. Percentuale che si alza all’80% solo per il 2024 e in possesso di alcuni requisiti.
Ecco cosa dicono le istruzioni dell’Inps.
In una circolare, l’Inps ha diffuso le istruzioni sul congedo parentale e ha chiarito che la domanda potrà essere presentata per via telematica, tramite Contact Center o i patronati.
L’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, mentre sono escluse le altre categorie di lavoratori, come gli autonomi, gli iscritti alla gestione separata, etc.
L’ulteriore mese indennizzato nel 2024 all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e potrà essere usufruito da un solo genitore o ripartito tra entrambi.
La coppia di genitori ha diritto a 10 mesi di congedo, elevabili a 11 mesi, nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi, da fruire entro i 12 anni di vita del figlio (o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore, in caso di adozione o affidamento).
Quindi, ricapitolando, i genitori hanno diritto a:
Gli altri mesi di cui si ha diritto (fino al limite di 10 o 11) non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione obbligatoria (1496 euro lordi al mese). In questo secondo caso, i mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione.
Ogni genitore ha diritto a tre mesi indennizzabili (non trasferibili all’altro genitore). Mentre entrambi i genitori hanno diritto ad un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, fruibile anche in modalità ripartita, nei limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi.
Per poter ricevere la nuova indennità all’80%, i genitori dovranno essere esclusivamente lavoratori dipendenti.
L’indennità dovrà essere fruita entro il compimento dei 6 anni del figlio e riguarda chi ha terminato il congedo di maternità (o di paternità) dopo il 31 dicembre 2023.
ma la circolare inps citata non subordinava il tutto alla previsione nella contrattazione collettiva? questo istituto così recente è già stato recepito?